Via Ponte Vetero, 22, 20121 Milano MI
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Confezione regalo gratuita inclusa

Demaldè

IL NOSTRO TEAM 

Tre Cuori, un'unica Passione


Varcando l'ingresso dello store fisico ci si immergerà in un’atmosfera magica, con una serie di splendide vetrine che contengono migliaia di monili unici. Sembrerà di entrare in una piccola Wunderkammern, una camera delle meraviglie ricca di bijoux vintage e

contemporanei di ogni tipologia e fattura, di produzione propria o di grandi brand che hanno fatto la storia del gioiello.


In questo fantastico mondo ci sono Elvio, collezionista, creatore di gioielli e gemmologo, sua moglie Loredana e la loro figlia Chiara. Custodi di un’arte meravigliosa, sempre a disposizione per consigliare il monile giusto per ogni necessità e gusto.


La storia del nostro negozio di gioielli a Milano


C’era una volta un piccolo negozio in via Ponte Vetero 22, aperto nel 1943 nell’elegante e creativo quartiere di Brera, tra Piazza del Carmine e il castello Sforzesco. È proprio qui che Demaldè trova il luogo giusto per esprimere il suo amore per i gioielli. Dapprima con creazioni proprie e poi inseguendo l’appassionata ricerca di gioielli d’epoca e vintage che porta a viaggiare verso gli Stati Uniti e in molti paesi europei ed asiatici.


Da allora passano gli anni, e così il negozio diventa un punto di riferimento per gli appassionati di bijoux d’epoca e per tutti coloro che lavorano nel mondo della moda e dello spettacolo.


Demaldè rappresenta anche la storia della città di Milano. Il negozio infatti conserva l’immagine della Milano degli anni ’40, con la vetrina originale e la porta in vetro con maniglia in lucite ‘Fontana Arte’ dello stesso periodo. L’arredo, invece, è degli anni Ottanta, con mobili laminati in “Memphis Design” del noto architetto Ettore Sottsass.


È una bottega storica che diventa parte della città e dei milanesi. Accompagniamo i clienti nella scelta dei gioielli per i momenti importanti della loro vita, dal battesimo al matrimonio, dalla laurea al pensionamento.


Una longevità premiata sia dal Comune di Milano che dalla Regione Lombardia che, nel 2015, ci hanno riconosciuto come Bottega Storica di Milano e Negozio Storico della Lombardia.


-inserire logo riconoscimento-


Le collaborazioni di Demaldè


Passione e ricerca sono l’anima di Demaldè, qualità apprezzate in tutto il mondo grazie anche alle tante sinergie che negli anni abbiamo costruito nei settori del fashion e dello spettacolo. Collaboriamo con prestigiosi stilisti in occasione delle sfilate e per la realizzazione dei look book; con artisti del mondo della musica, per i video musicali o la partecipazione ad eventi e festival (come il Festival di Sanremo); oltre a fotografi, registi e costumisti di teatro, di film e di programmi televisivi.


Nel nostro negozio di gioielli a Milano custodiamo tanti piccoli tesori: siamo certi che esiste un gioiello giusto per ogni persona.

Vieni a trovarci nel nostro negozio di gioielli a Milano!


COME RAGGIUNGERCI →

 

 

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              Termini e condizioni

              1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
                • a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
                • b) l'identità del professionista;
                • c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente
                • il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
                • d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,
                • quello del professionista per conto del quale agisce;
                • e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di
                • calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono 'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
                • f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
                • g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da
                • parte del professionista;
                • h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di
                • cui all'allegato I, parte B;
                • i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non
                • possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
                • I) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al
                • professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
                • m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore
                • perde il diritto di recesso;
                • n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
                • o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
                • p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso:
                • q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
                • r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
                • s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
                • t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
                • u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
                • v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
              2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
              3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
              4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e I), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. II professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e I), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
              5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
              6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
              7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
              8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.
              9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.
              10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.